Tribunale di Catanzaro, 29 dicembre 2025, n. 2882
Massima
In tema di interpretazione della clausola compromissoria, qualora sussista un dubbio sull'effettiva volontà delle parti in ordine alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, esso deve essere risolto nel senso della ritualità, attesa la natura eccezionale della deroga alla norma che attribuisce al lodo efficacia di sentenza giudiziaria.
La clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti non è affetta da nullità ai sensi dell'art. 809 cod. proc. civ. per mancata determinazione delle modalità di nomina, trovando applicazione analogica l'art. 810 cod. proc. civ., con conseguente facoltà delle parti di richiedere la nomina al Presidente del Tribunale in difetto di accordo.
La mancata indicazione nella clausola compromissoria della sede dell'arbitrato, delle norme procedimentali, delle regole di giudizio, del termine per la pronuncia del lodo e delle modalità di impugnazione non determina la nullità della clausola medesima, trovando applicazione le disposizioni suppletive previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato, che integrano ex lege le previsioni incomplete o manchevoli delle parti.
L'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto da cui origina il rapporto creditorio non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo; tuttavia, qualora in sede di opposizione il debitore eccepisca la competenza arbitrale, cessa la competenza del giudice adito, il quale deve dichiarare la nullità del provvedimento monitorio e rimettere la controversia agli arbitri.
Note Metodologiche
standard