sentenza
N. 1107
Anno: 2025

Tribunale di Catanzaro, 28 maggio 2025, n. 1107

⚖️ Tribunale di Catanzaro
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Massima

Le controversie tra società e soci aventi ad oggetto diritti di natura patrimoniale derivanti dal rapporto sociale rientrano pienamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria che prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie insorgenti tra società e soci in dipendenza dello statuto.
L'indisponibilità del diritto controverso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario, in applicazione dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
: Nell'ambito delle controversie societarie, l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, non estendendosi alle violazioni di norme imperative la cui rilevanza abbia valenza meramente endosocietaria.
La validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico, qualora i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando.
Le società a partecipazione pubblica conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico e non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, rimanendo pertanto soggette alle clausole compromissorie statutarie.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Catanzaro, 28/05/2025, n. 1107, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-28-maggio-2025-n-1107-1752836188/