Tribunale di Catanzaro, 22 luglio 2025, n. 1649
Massima
Nel procedimento arbitrale, la solidarietà passiva stabilita nel lodo per il pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio consente al professionista di agire mediante decreto ingiuntivo contro ciascuno dei condebitori solidali per l'intero importo residuo, indipendentemente dai pagamenti già ricevuti dagli altri condebitori, fermi restando i rapporti interni tra i soggetti obbligati secondo le rispettive quote di responsabilità.
Nel procedimento arbitrale, il compenso del consulente tecnico d'ufficio non rientra nel concetto di spese di cui all'art. 814 cod. proc. civ., in quanto le parti sono obbligate a corrispondere agli arbitri le somme necessarie per l'espletamento del mandato in virtù del rapporto contrattuale di cui all'art. 1719 cod. civ., senza necessità di specifica accettazione della liquidazione effettuata dal collegio arbitrale.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo arbitrale deve essere condotto nei limiti dell'art. 825 cod. proc. civ., verificando esclusivamente l'esistenza del lodo, la sua regolarità formale e l'idoneità del contenuto a fondare la domanda di condanna, restando precluso il riesame delle questioni di merito che potevano essere dedotte nel procedimento arbitrale e contestabili solo con gli specifici mezzi di impugnazione di cui all'art. 827 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard