Tribunale di Catanzaro, 17 luglio 2025, n. 1624
Massima
L'arbitrabilità delle controversie è la regola, mentre la non arbitrabilità costituisce eccezione ai sensi dell'art. 806, cod. proc. civ. La non arbitrabilità ricorre quando la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili ovvero quando osti all'arbitrabilità una espressa norma proibitiva. L'area della compromettibilità in arbitrato coincide con quella della disponibilità dei diritti.
La compromettibilità in arbitri dell'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale è subordinata alla verifica che la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
L'interesse superindividuale della società, dei soci o di terzi, per escludere l'ambito di compromettibilità della lite, deve risultare direttamente coinvolto dall'oggetto del processo. La natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non vale ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, poiché tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica uguale conseguenza rispetto alla volontà "collettiva" espressa dalla società.
La disponibilità dei diritti va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum. Gli arbitri sono tenuti a sospendere il procedimento arbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato ex art. 819-bis, co. 1, n. 2, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard