Tribunale di Catanzaro, 16 gennaio 2026, n. 81
Massima
La clausola compromissoria che prevede la devoluzione delle controversie agli arbitri «nelle forme e modalità previste dalla legge», senza ulteriore specificazione né rinvio a disposizioni determinate, è inidonea a individuare le regole della procedura arbitrale prescelta e a manifestare con certezza la volontà delle parti di derogare alla giurisdizione statale, ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ.
La clausola compromissoria che non consente di individuare se le parti abbiano inteso ricorrere all'arbitrato rituale, quale procedura sostitutiva della giurisdizione statale sfociante in un lodo avente efficacia di sentenza, ovvero all'arbitrato irrituale, quale determinazione contrattuale vincolante per le parti, deve essere interpretata come istitutiva di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale non sostitutivo della giurisdizione statale.
La clausola che si limiti a prevedere l'impegno delle parti a ricorrere alla procedura arbitrale, senza vincolarle in modo imperativo, non impedisce alle parti di far valere i propri interessi direttamente dinanzi al giudice ordinario.
Note Metodologiche
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