sentenza
N. 5397
Anno: 2025

Tribunale di Catania, 4 novembre 2025, n. 5397

⚖️ Tribunale di Catania
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Massima

Il lodo arbitrale irrituale, avendo natura negoziale, è impugnabile esclusivamente per i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale, quali l'incapacità delle parti o degli arbitri, i vizi del consenso e l'eccesso di mandato, restando esclusa la rilevanza degli errori di giudizio attinenti alla valutazione o interpretazione del diritto, incompatibili con la natura contrattuale del lodo stesso.
Nell'arbitrato irrituale, gli arbitri autorizzati a decidere secondo equità non incorrono nel vizio di eccesso di mandato qualora applichino il diritto, ove ravvisino la coincidenza tra diritto ed equità, potendo tale coincidenza desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, configurandosi il vizio solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
In tema di arbitrato societario, l'art. 36 d.lgs. n. 5/2003, ove applicabile ratione temporis, impone agli arbitri di decidere secondo diritto anche in presenza di clausola compromissoria che autorizzi la decisione secondo equità, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale che regolano il merito della controversia.
L'impugnazione del lodo arbitrale irrituale non può fondarsi su motivi di nullità della clausola compromissoria che non siano stati eccepiti nel corso del procedimento arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Catania, 04/11/2025, n. 5397, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-4-novembre-2025-n-5397-1769173583-9332/