Tribunale di Catania, 24 settembre 2025, n. 4657
Massima
La qualificazione della clausola compromissoria come attributiva di arbitrato rituale o irrituale deve essere condotta applicando le regole generali di ermeneutica contrattuale, tenendo conto che nell'arbitrato rituale le parti orientano la loro volontà verso un lodo riconducibile ad una soluzione di genere giurisdizionale idoneo ad essere reso esecutivo, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale.
L'utilizzo congiunto delle espressioni "lodo rituale" e "secondo norme di diritto" nella clausola compromissoria prevale rispetto alla locuzione "quale amichevole compositore" ai fini della qualificazione dell'arbitrato come rituale.
In caso di dubbio sulla natura dell'arbitrato pattuito dalle parti, deve essere preferita la qualificazione come arbitrato rituale, dovendosi ritenere la volontà di devolvere la controversia ad arbitri, in assenza di espressa dichiarazione contraria, espressione di una scelta in favore dell'istituto tipico regolato dal cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard