Tribunale di Catania, 17 dicembre 2025, n. 6075
Massima
L'efficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società nei confronti di chi acquisti successivamente la qualità di socio richiede, ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ., la sottoscrizione da parte del nuovo socio di un atto scritto con il quale questi dichiari di aver preso visione e di accettare lo statuto contenente la clausola compromissoria, senza che sia necessaria la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, co. 2, cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti né di contratti conclusi mediante moduli o formulari.
In difetto di prova della sottoscrizione, da parte del socio, di un atto avente forma scritta contenente l'accettazione della clausola compromissoria statutariamente prevista, l'eccezione di arbitrato deve essere rigettata, atteso che il requisito di forma scritta prescritto dall'art. 808 cod. proc. civ. a pena di nullità non può ritenersi soddisfatto.
A seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'atto contenente l'accettazione della clausola compromissoria, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione da parte di chi intenda avvalersi del documento preclude la possibilità di provare per testi l'avvenuta sottoscrizione, stante l'inammissibilità della prova testimoniale diretta a provare un contratto che richieda la forma scritta ai sensi dell'art. 2725 cod. civ.
Note Metodologiche
standard