Tribunale di Catania, 14 luglio 2025, n. 3571
Massima
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale, deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione.
L'eccezione di compromesso per arbitrato estero, in relazione al combinato disposto della l. n. 218 del 1995, art. 4, co. 2, e art. 11, che equipara la deroga convenzionale alla giustizia italiana in favore di arbitrato estero alla deroga in favore di un giudice straniero, dà luogo ad una questione di giurisdizione e comporta la dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita.
Note Metodologiche
standard