sentenza
N. 1619
Anno: 2025

Tribunale di Cassino, 20 dicembre 2025, n. 1619

⚖️ Tribunale di Cassino
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Massima

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale nel contratto dedotto in lite non preclude al creditore la facoltà di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario per il credito derivante dal medesimo contratto. Tuttavia, ove il debitore ingiunto eccepisca tempestivamente l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri in sede di opposizione, il giudice dell'opposizione, accertata la validità ed operatività della clausola arbitrale, è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e a rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale convenzionalmente previsto.
La clausola contrattuale che devolve ad un collegio di tre arbitri, tenuti a decidere secondo diritto, la cognizione di tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, configura un compromesso per arbitrato rituale ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ., atteso che l'obbligo per gli arbitri di osservare le norme di diritto sostanziale riflette il paradigma del giudizio di cognizione e la volontà delle parti di ottenere un provvedimento avente efficacia di sentenza, anziché una composizione amichevole o transattiva della lite tipica dell'arbitrato irrituale.
Le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale sia stata accolta l'eccezione di compromesso con conseguente revoca del provvedimento monitorio, devono essere poste a carico della parte che ha richiesto l'ingiunzione, atteso che la scelta di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola venga legittimamente invocata dall'ingiunto in fase di opposizione.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Cassino, 20/12/2025, n. 1619, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cassino-20-dicembre-2025-n-1619-1770761756-7739/