Tribunale di Cassino, 2 ottobre 2025, n. 1237
Massima
La presenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale, tempestivamente eccepita con il primo atto difensivo, comporta che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri, trattandosi di questione di competenza e non di giurisdizione.
L'esistenza di clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note Metodologiche
standard