ordinanza
Tribunale di Cagliari, ord. 18 novembre 2025
Tribunale di Cagliari
Massima
La proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 820 cod. proc. civ., può essere disposta dal presidente del tribunale competente ove risultino la tempestività della relativa istanza e la sussistenza di adeguate ragioni giustificative, da valutarsi con riferimento all'attività già svolta dagli arbitri e a quella ancora da espletare.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 820 cod. proc. civ., può essere disposta dal presidente del tribunale competente ove risultino la tempestività della relativa istanza e la sussistenza di adeguate ragioni giustificative, da valutarsi con riferimento all’attività già svolta dagli arbitri e a quella ancora da espletare.
Come citare
Tribunale di Cagliari, 18 Novembre 2025, «Tribunale di Cagliari, ord. 18 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cagliari-ord-18-novembre-2025-1769356832-5728/