Tribunale di Cagliari, 23 gennaio 2026, n. 161
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario il decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento sommario non previsto nel procedimento dinanzi agli arbitri. Tuttavia, ove il debitore sollevi tempestivamente l'eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione ai sensi degli artt. 808 e 38 c.p.c., il giudice dell'opposizione deve dichiararsi incompetente, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al tribunale arbitrale, dovendosi considerare la fase monitoria e quella di opposizione quali parti di un unico procedimento devoluto alla cognizione esclusiva dell'arbitro.
Note Metodologiche
standard