sentenza
Tribunale di Busto Arsizio, 18 novembre 2025, n. 1271
Tribunale di Busto Arsizio
Massima
La clausola compromissoria inserita in un contratto concluso tra un professionista e un condominio è soggetta alla disciplina di tutela del consumatore di cui al d.lgs. 206/2005, atteso che l'amministratore di condominio agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato con un consumatore si presume vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) d.lgs. 206/2005, in quanto introduce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e la relativa nullità non può essere sanata mediante la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 cod. civ., ma solo attraverso la dimostrazione, il cui onere grava sul professionista, dell'esistenza di una trattativa individuale caratterizzata dai requisiti della serietà, effettività e individualità, tale da consentire al consumatore l'effettivo esercizio di un potere negoziale sulla clausola medesima.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria inserita in un contratto concluso tra un professionista e un condominio è soggetta alla disciplina di tutela del consumatore di cui al d.lgs. 206/2005, atteso che l’amministratore di condominio agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato con un consumatore si presume vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t) d.lgs. 206/2005, in quanto introduce una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, e la relativa nullità non può essere sanata mediante la specifica sottoscrizione prevista dall’art. 1341 cod. civ., ma solo attraverso la dimostrazione, il cui onere grava sul professionista, dell’esistenza di una trattativa individuale caratterizzata dai requisiti della serietà, effettività e individualità, tale da consentire al consumatore l’effettivo esercizio di un potere negoziale sulla clausola medesima.
Come citare
Tribunale di Busto Arsizio, 18 Novembre 2025, N. 1271, «Tribunale di Busto Arsizio, 18 novembre 2025, n. 1271», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-busto-arsizio-18-novembre-2025-n-1271-1769356832-6130/