sentenza
N. 1125
Anno: 2025

Tribunale di Brindisi, 28 luglio 2025, n. 1125

⚖️ Tribunale di Brindisi
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Massima

Il lodo arbitrale rituale ha natura giurisdizionale e costituisce deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario, producendo dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ.
L'efficacia esecutiva del lodo arbitrale è subordinata al procedimento di omologazione ex art. 825 cod. proc. civ. innanzi al tribunale in composizione collegiale, mentre gli effetti costitutivi e di accertamento costituiscono naturale conseguenza dell'emanazione del lodo.
Ai fini dell'esecuzione forzata, il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo dotato del requisito della certezza quando il diritto soggettivo risulti determinabile alla stregua degli elementi indicati nel lodo stesso che lo accerta in modo definitivo, anche in presenza di formulazioni condizionali purché la condizione risulti verificata dal complessivo tenore della decisione arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Brindisi, 28/07/2025, n. 1125, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brindisi-28-luglio-2025-n-1125-1761081450-6261/