sentenza
N. 3477
Anno: 2025

Tribunale di Brescia, 8 agosto 2025, n. 3477

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario è nulla quando non prevede, in violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, che la nomina degli arbitri sia effettuata da un soggetto estraneo alla società, anche se contempla l'intervento del Presidente del Tribunale solo in via residuale e suppletiva per la nomina del terzo arbitro, restando ferma la nomina degli altri due membri del collegio da parte dei soci.
L'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 determina la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria statutaria non conforme alle sue prescrizioni anche quando essa sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della normativa e non sia stata successivamente adeguata, con nullità rilevabile anche d'ufficio.
La clausola compromissoria nulla per violazione dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 non può convertirsi da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune attraverso il meccanismo sostitutivo dell'art. 809 cod. proc. civ., atteso che la nullità è comminata per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 08/08/2025, n. 3477, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-8-agosto-2025-n-3477-1761133460-7740/