Tribunale di Brescia, 6 novembre 2025, n. 4734
Massima
L'eccezione di arbitrato, fondata sulla clausola compromissoria, ha natura di eccezione processuale in senso stretto e non di questione di competenza rilevabile d'ufficio, in quanto si fonda esclusivamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di devolvere o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., con la conseguenza che la costituzione tardiva della parte convenuta determina la decadenza dalla facoltà di far valere l'eccezione di arbitrato, in applicazione del combinato disposto degli artt. 167, co. 2, e 171, co. 2, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard