Massima
La perizia contrattuale ha natura di arbitrato irrituale quando presenti i requisiti dell'art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale; in mancanza, costituisce figura atipica di natura meramente obbligatoria, che non preclude alle parti di agire in giudizio anche sulla porzione di controversia affidata al perito.
La perizia contrattuale vincolante è impugnabile, come il lodo irrituale, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La perizia contrattuale ha natura di arbitrato irrituale quando presenti i requisiti dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale; in mancanza, costituisce figura atipica di natura meramente obbligatoria, che non preclude alle parti di agire in giudizio anche sulla porzione di controversia affidata al perito.
La perizia contrattuale vincolante è impugnabile, come il lodo irrituale, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
Come citare
Tribunale di Brescia, 6 Luglio 2026, N. 6073, «Tribunale di Brescia, 6 luglio 2026, n. 6073», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-6-luglio-2026-n-6073/