La perizia contrattuale ha natura di arbitrato irrituale quando presenti i requisiti dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale; in mancanza, costituisce figura atipica di natura meramente obbligatoria, che non preclude alle parti di agire in giudizio anche sulla porzione di controversia affidata al perito.
La perizia contrattuale vincolante è impugnabile, come il lodo irrituale, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
