Tribunale di Brescia, 22 maggio 2020, n. 969
Tribunale
di Brescia
Massima
La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Brescia, 22/05/2020, n. 969, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-22-maggio-2020-n-969-1752148090/