sentenza
N. 787
Anno: 2021

Tribunale di Brescia, 19 marzo 2021, n. 787

⚖️ Tribunale di Brescia
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Massima

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga sollevata dalla parte attrice opponente eccezione di compromesso, con l'adesione della parte convenuta opposta, grava su quest'ultima l'onere di rifondere le spese della fase di opposizione sostenute dalla controparte, costretta a difendersi avanti al giudice ordinario, sia pure al solo scopo di eccepirne l'incompetenza, e ciò in considerazione della libera scelta processuale della convenuta opposta di instaurare un procedimento monitorio, sopportando il rischio di vedersi opporre la clausola compromissoria.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Brescia, 19/03/2021, n. 787, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-19-marzo-2021-n-787-1752148092/