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Tribunale di Bolzano, ord. 4 luglio 2026 (R.G. 00001403/2026)

Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, e in difetto la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche in presenza di clausola compromissoria.

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