ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2026

⚖️ Tribunale di Bologna
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Massima

In presenza di una clausola compromissoria che attribuisca la competenza di merito agli arbitri, la domanda cautelare deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell'art. 669-quater co. 1 cod. proc. civ., a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di incompetenza.
Ove la competenza di merito sia attribuita agli arbitri, sia rituali che irrituali, è escluso dal loro ambito il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, che resta riservato al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto previsto dall'art. 818 co. 1 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bologna, 17/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-ordinanza-del-17-febbraio-2026-1775852638-7954/