Tribunale di Bologna, ord. 25 giugno 2025
Massima
L'art. 838-ter cod. proc. civ., che attribuisce agli arbitri il potere cautelare nelle controversie devolute in arbitrato riguardanti la validità di delibere assembleari, non si applica ratione materiae alle delibere consiliari, per le quali resta esclusa l'applicabilità della relativa disciplina cautelare arbitrale.
L'art. 818, co. 1, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dalla riforma Cartabia, subordina l'esercizio del potere cautelare da parte degli arbitri alla presenza di un'esplicita previsione contenuta nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La semplice clausola compromissoria statutaria non è sufficiente a radicare tale potere in capo agli arbitri se non vi è una chiara ed espressa attribuzione della competenza cautelare.
Ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ., prima della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare può essere proposta al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ. Il Tribunale conserva competenza funzionale e residuale per adottare misure cautelari urgenti, anche in presenza di clausola compromissoria, finché il procedimento arbitrale non sia validamente instaurato.
Note Metodologiche
standard