Tribunale di Bologna, 11 agosto 2025, n. 2111
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio si estende alle controversie relative all'assegnazione dei lavori alle consorziate e alla loro esecuzione, non limitandosi alle sole controversie derivanti dal contratto sociale, atteso che l'affidamento di opere non configura un autonomo contratto a prestazioni corrispettive ma costituisce mero atto esecutivo del contratto sociale.
In tema di cessione del credito, il cessionario non subentra nella titolarità della clausola compromissoria inserita nel contratto da cui nasce il credito ceduto, mentre il debitore ceduto può opporre al cessionario la clausola compromissoria già efficace con il cedente, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore.
Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore, ivi compresa quella di natura processuale derivante dal negozio compromissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto.
La pronuncia di incompetenza del giudice ordinario per effetto di clausola compromissoria comporta la caducazione del decreto ingiuntivo opposto, dovendo il giudice dell'opposizione provvedere con sentenza avente duplice contenuto in tema di incompetenza e di nullità del decreto ingiuntivo.
Note Metodologiche
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