Tribunale di Bergamo, 11 febbraio 2025, n. 186
Tribunale
di Bergamo
Massima
Nel caso in cui le parti abbiano stabilito modalità di nomina degli arbitri di impossibile attuazione e tenuto conto che non è più prevista la nullità del patto compromissorio in relazione a vizi di formazione del collegio arbitrale, nel rispetto del principio di conservazione del contratto deve farsi applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 809, co. 3, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bergamo, 11/02/2025, n. 186, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bergamo-11-febbraio-2025-n-186-1752155145/