sentenza
N. 291
Anno: 2025

Tribunale di Belluno, 18 dicembre 2025, n. 291

⚖️ Tribunale di Belluno
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Massima

L'eccezione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria ha natura processuale e integra una questione di competenza non inderogabile, rilevabile d'ufficio, poiché si fonda esclusivamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se devolvere o meno la controversia agli arbitri.
L'arbitrato si presume rituale ai sensi dell'art. 808 ter cod. proc. civ., salvo che le parti ne abbiano espressamente previsto la natura irrituale; pertanto, il silenzio della fonte normativa o contrattuale sulla natura dell'arbitrato non osta alla qualificazione dello stesso come rituale.
La clausola compromissoria inserita in un contratto in attuazione di un obbligo normativo che ne impone la previsione non può essere qualificata come vessatoria, in quanto riproduce nella sostanza un precetto legislativo.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Belluno, 18/12/2025, n. 291, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-belluno-18-dicembre-2025-n-291-1770761756-4614/