ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Bari, ordinanza del 2 febbraio 2026

⚖️ Tribunale di Bari
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Massima

Le controversie relative alla retribuzione degli amministratori, qualora non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, possono essere devolute alla decisione arbitrale in presenza di una clausola compromissoria statutaria che preveda la risoluzione arbitrale delle controversie tra amministratori e società.
Ai fini della compromettibilità, rientrano tra i diritti indisponibili, di competenza imperativa dell'autorità giudiziaria, le controversie relative alle deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, dando luogo a una nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle adottate in totale assenza di informazione ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., dovendo ritenersi circoscritto l'ambito dei diritti indisponibili agli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
Le controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari sono compromettibili, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, qualora vertano su diritti disponibili, essendo le stesse soggette a una disciplina specifica che attribuisce altresì agli arbitri il potere cautelare di sospendere la delibera impugnata e prevede che la decisione debba essere resa secondo diritto anche in deroga alla clausola compromissoria.
L'impugnazione delle deliberazioni societarie è suscettibile di essere deferita ad arbitri qualora, avuto riguardo alla prospettazione offerta dalle parti, la controversia non investa direttamente — e non meramente indirettamente — gli interessi dei soci, della società o dei terzi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
Il d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, sostituendo il testo dell'art. 819-ter c.p.c. e prevedendo la facoltà di impugnare con il regolamento di competenza la sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, ha determinato la riconfigurazione in termini di competenza del rapporto tra arbitri e giudice ordinario, superando l'orientamento secondo cui la relativa questione atteneva al merito della controversia quale rinuncia alla giurisdizione statale.
L'eccezione di compromesso costituisce un'eccezione di natura processuale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Bari, 02/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-ordinanza-del-2-febbraio-2026-1774522926-8290/