Tribunale di Bari, 8 giugno 2021, n. 2202
Tribunale
di Bari
Massima
Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 08/06/2021, n. 2202, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-8-giugno-2021-n-2202-1752148093/