Tribunale di Bari, 29 dicembre 2025, n. 4772
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, inserita nello statuto di una società, che preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra questi e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, determina l'improponibilità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario, non configurandosi una questione di competenza bensì di proponibilità dell'azione giudiziaria.
La controversia avente ad oggetto la ripetizione di indebito per somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale non verte su diritti indisponibili, non involgendo profili inerenti all'acquisto o alla perdita della qualità di socio, bensì aspetti di natura meramente patrimoniale connessi a tale qualità, con conseguente operatività della clausola compromissoria statutaria.
L'arbitrato irrituale si distingue da quello rituale per la volontà delle parti di affidare agli arbitri la soluzione della controversia mediante uno strumento negoziale, attraverso una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale come espressione della propria personale volontà. Costituisce indice inequivocabile della natura irrituale dell'arbitrato la clausola che preveda una decisione irrevocabilmente vincolativa per le parti, con dispensa da ogni formalità di procedura.
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
Note Metodologiche
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