Massima
L'art. 15, co. 3, del D.L. n. 195/2009, convertito nella L. n. 26/2010, sancisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. n. 225/1992 e di grande evento ai sensi dell'art. 5-bis, co. 5, D.L. n. 343/2001; la norma ha portata retrttiva ed è destinata a disciplinare tutti i contratti rientranti nelle indicate categorie a prescindere dalla data della loro stipula, salva l'eccezione espressa per i collegi arbitrali presso cui i giudizi abbiano completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di affidamento di pubblico servizio stipulato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 19, della L. n. 190/2012, pur rimanendo valida ai sensi della disciplna previgente dell'art. 241, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza dell'autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione richiesta dalla norma novellata; tale inefficacia sopravvenuta, a differenza della nullità, deve essere eccepita dalla parte interessata nei limiti delle preclusioni assertive e non è rilevabile d'ufficio.
L'abrogazione dell'art. 241, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ad opera dell'art. 217, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non opera retroavamente, spiegando effetti solo a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’art. 15, co. 3, del D.L. n. 195/2009, convertito nella L. n. 26/2010, sancisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, co. 1, L. n. 225/1992 e di grande evento ai sensi dell’art. 5-bis, co. 5, D.L. n. 343/2001; la norma ha portata retrttiva ed è destinata a disciplinare tutti i contratti rientranti nelle indicate categorie a prescindere dalla data della loro stipula, salva l’eccezione espressa per i collegi arbitrali presso cui i giudizi abbiano completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di affidamento di pubblico servizio stipulato anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, co. 19, della L. n. 190/2012, pur rimanendo valida ai sensi della disciplna previgente dell’art. 241, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza dell’autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione richiesta dalla norma novellata; tale inefficacia sopravvenuta, a differenza della nullità, deve essere eccepita dalla parte interessata nei limiti delle preclusioni assertive e non è rilevabile d’ufficio.
L’abrogazione dell’art. 241, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ad opera dell’art. 217, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non opera retroavamente, spiegando effetti solo a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, in ossequio al principio generale di cui all’art. 11 delle Preleggi.
Come citare
Tribunale di Bari, 22 Giugno 2026, N. 3802, «Tribunale di Bari, 22 giugno 2026, n. 3802», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-22-giugno-2026-n-3802/