sentenza
N. 1141
Anno: 2026

Tribunale di Bari, 19 febbraio 2026, n. 1141

⚖️ Tribunale di Bari
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Massima

In materia di arbitrato e procedimento monitorio, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di chiedere e ottenere dal giudice ordinario il decreto ingiuntivo, ma ove il debitore sollevi in sede di opposizione l'eccezione di competenza arbitrale, il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare l'inammissibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario, rimettendo le parti davanti all'arbitro o al collegio arbitrale.
In materia di arbitrato, l'inerzia della parte nell'attivazione della procedura arbitrale non determina di per sé l'inoperatività della clausola compromissoria né integra l'avveramento di una condizione ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., essendo la parte interessata tenuta ad attivare la procedura arbitrale nelle forme previste dagli artt. 809 e 810 cod. proc. civ., ivi compreso, in caso di mancata designazione dell'arbitro da parte dell'altra, il ricorso al presidente del tribunale competente.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bari, 19/02/2026, n. 1141, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-19-febbraio-2026-n-1141-1775852638-8952/