Tribunale di Bari, 16 dicembre 2025, n. 4583
Massima
La responsabilità dell'arbitro ai sensi dell'art. 813-ter cod. proc. civ., che rinvia ai parametri della responsabilità dei magistrati di cui all'art. 2 l. 13 aprile 1988, n. 117, non sussiste quando la condotta contestata sia riconducibile ad attività di interpretazione di norme di diritto, ancorché sfociata in un lodo successivamente annullato per vizi di forma, qualora il quadro normativo applicabile alla fattispecie risulti caratterizzato da obiettiva incertezza, determinata dalla successione di discipline legislative nel tempo e dall'assenza di chiare indicazioni nella clausola compromissoria.
La colpa grave dell'arbitro, intesa come manifesta violazione di legge ai sensi dell'art. 813-ter cod. proc. civ., deve essere esclusa quando la nomina del presidente del collegio arbitrale sia stata effettuata nella ragionevole convinzione, condivisa dagli altri componenti del collegio e non contestata dalle parti nel corso del procedimento, che le norme applicabili non richiedessero particolari formalità, in un contesto di oggettiva incertezza circa la disciplina di riferimento.
Nella valutazione della sussistenza della colpa grave dell'arbitro, la soglia di diligenza esigibile deve essere parametrata anche alle specifiche competenze professionali del soggetto investito della funzione arbitrale, potendo assumere rilievo la circostanza che l'arbitro sia privo di specifica formazione giuridica qualora la questione controversa attenga all'interpretazione di norme processuali o sostanziali.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'arbitro, pur presupponendo l'accoglimento dell'impugnazione del lodo con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 813-ter, co. 3, cod. proc. civ., richiede un autonomo accertamento della sussistenza della colpa grave, non potendo quest'ultima desumersi automaticamente dall'annullamento del lodo per vizi di forma.
Note Metodologiche
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