Massima
La clausola compromissoria è il negozio con cui le parti si impegnano preventivamente a devolvere agli arbitri le controversie relative al rapporto nel quale la pattuizione è inserita, sottraendo la cognizione al giudice ordinario; la devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato in favore di uno strumento di natura privatistica.
La qualificazione dell'atto come lodo non dipende dal nomen adottato dalle parti o dall'arbitro, ma dalla sua sostanza e dal rispetto delle formalità minime indicate dall'art. 823 cod. proc. civ., sicché la determinazione assunta dall'arbitro di propria iniziativa, in assenza di richiesta delle parti e senza previa instaurazione del contraddittorio, non integra un lodo ma un mero parere giuridicamente irrilevante o una proposta conciliativa.
La perizia contrattuale assume natura di arbitrato irrituale soltanto ove il suo contenuto sia riconducibile all'art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario; in mancanza di tale rinuncia essa costituisce figura atipica di natura meramente obbligatoria, che non preclude l'azione giudiziaria.
Il recesso di una parte dal contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita non incide sulla clausola stessa, che vincola irreversibilmente i contraenti alla devoluzione agli arbitri delle future controversie e non può essere unilateralmente dismessa.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 13 Luglio 2026, N. 4251, «Tribunale di Bari, 13 luglio 2026, n. 4251», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-13-luglio-2026-n-4251/