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Tribunale di Bari, 13 luglio 2026, n. 4251

La clausola compromissoria è il negozio con cui le parti si impegnano preventivamente a devolvere agli arbitri le controversie relative al rapporto nel quale la pattuizione è inserita, sottraendo la cognizione al giudice ordinario; la devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato in favore di uno strumento di natura privatistica.
La qualificazione dell’atto come lodo non dipende dal nomen adottato dalle parti o dall’arbitro, ma dalla sua sostanza e dal rispetto delle formalità minime indicate dall’art. 823 cod. proc. civ., sicché la determinazione assunta dall’arbitro di propria iniziativa, in assenza di richiesta delle parti e senza previa instaurazione del contraddittorio, non integra un lodo ma un mero parere giuridicamente irrilevante o una proposta conciliativa.
La perizia contrattuale assume natura di arbitrato irrituale soltanto ove il suo contenuto sia riconducibile all’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario; in mancanza di tale rinuncia essa costituisce figura atipica di natura meramente obbligatoria, che non preclude l’azione giudiziaria.
Il recesso di una parte dal contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita non incide sulla clausola stessa, che vincola irreversibilmente i contraenti alla devoluzione agli arbitri delle future controversie e non può essere unilateralmente dismessa.

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