Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, 23 settembre 2025, n. 781
Massima
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo.
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del giudizio ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ.
La mancata presentazione di contestazioni o di rilievi alla proposta di liquidazione formulata dagli arbitri non integra un comportamento idoneo a rivelare una volontà negoziale della parte rimasta inerte, non sussistendo le condizioni per applicare il principio del silenzio quale manifestazione tacita del consenso.
La mancata accettazione dell'onorario liquidato dal collegio arbitrale radica in capo al Presidente del Tribunale una competenza di tipo funzionale ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
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