sentenza
N. 99
Anno: 2026

Tribunale di Avellino, 21 gennaio 2026, n. 99

⚖️ Tribunale di Avellino
📅

Massima

L'arbitrato irrituale si caratterizza per la circostanza che le parti intendono affidare la risoluzione delle controversie agli arbitri attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della propria volontà.
La natura negoziale dell'arbitrato irrituale preclude l'impugnazione del lodo per errores in iudicando, con la conseguenza che è esclusa ogni doglianza relativa a eventuali errori di valutazione dei fatti e delle prove, all'idoneità della decisione a risolvere la controversia e ai profili giuridici della decisione.
Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, non è soggetto alle ordinarie impugnazioni processuali, ma soltanto a quelle dirette a far valere i vizi idonei a inficiare ogni manifestazione di volontà, quali l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito il mandato o degli arbitri.
La violazione del principio del contraddittorio nell'arbitrato irrituale rileva ove abbia determinato un errore viziante della volontà negoziale espressa dagli arbitri, essendo richiesto soltanto che le parti siano state poste in condizione di esporre le proprie pretese e le ragioni poste a fondamento delle proprie allegazioni.
L'arbitrato irrituale non si svolge necessariamente in forme rigorose e fasi progressive, neppure con riguardo al diritto delle parti di produrre documenti e memorie o di depositare repliche alle deduzioni avversarie, ma richiede soltanto che sia assicurata la possibilità di conoscere le ragioni rispettive e di difendersi, sicché ciascuna parte abbia la possibilità di far valere le proprie pretese e di contestare quelle altrui.
In materia arbitrale, ove le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole procedurali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni del codice di rito, nel solo rispetto del principio inderogabile del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.
L'impugnazione del lodo irrituale per violazione del principio del contraddittorio richiede che sia specificamente dimostrato che tale violazione abbia avuto incidenza sulla valutazione della realtà richiesta agli arbitri, nel senso che abbia dato luogo ad un effettivo errore nella valutazione di essa, conseguente all'impossibilità per una o più parti di aver fatto valere le proprie ragioni.
La violazione del contraddittorio nell'arbitrato irrituale può determinare l'invalidità del lodo arbitrale in quanto integra violazione del mandato arbitrale, rilevando esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 1429 c.c., quale errore che, derivante dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, ha viziato la volontà negoziale da essi espressa.
L'errore del giudizio arbitrale irrituale deducibile in sede di impugnazione deve, per essere rilevante, possedere i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non è rilevante l'errore commesso dagli arbitri in ordine alla determinazione raggiunta sulla base del convincimento formatosi dopo aver interpretato e vagliato gli elementi acquisiti.
Il lodo irrituale non è annullabile per erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, né per una valutazione delle risultanze negoziali diversa da quella adottata dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Avellino, 21/01/2026, n. 99, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-avellino-21-gennaio-2026-n-99-1774360251-7188/