Tribunale di Asti, ord. 13 novembre 2025
Massima
In sede di rilascio dell'exequatur ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., il controllo del tribunale è limitato al riscontro della regolarità formale del lodo, concernente da un lato la verifica degli adempimenti preordinati alla esecutorietà (istanza della parte, deposito del lodo nelle forme previste, allegazione della convenzione di arbitrato) e dall'altro lato il riscontro dei presupposti formali del lodo stesso (carattere rituale dell'arbitrato e sottoscrizione degli arbitri).
Il procedimento per la declaratoria di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ. non richiede l'instaurazione del contraddittorio, essendo questo previsto solo in una fase eventuale e differita.
Note Metodologiche
standard