ordinanza
Tribunale di Ancona, ord. 8 settembre 2026 (R.G. 00001093/2026)
Tribunale di Ancona
Massima
È valida la clausola compromissoria che deferisca ad arbitri la soluzione di controversie aventi per oggetto diritti disponibili, prevedendo un arbitrato di carattere rituale ed escludendo il potere di decidere secondo equità.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, non contemplando la disciplina del procedimento arbitrale l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte e non essendo il difetto di competenza per devoluzione della controversia agli arbitri rilevabile d'ufficio.
Proposta opposizione ed eccepita la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso e, in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, deve essere declinata l'incompetenza del tribunale adito in favore degli arbitri rituali, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ancona, 8 Settembre 2026, «Tribunale di Ancona, ord. 8 settembre 2026 (R.G. 00001093/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-ord-8-settembre-2026-r-g-00001093-2026/