Tribunale di Ancona, 7 febbraio 2022, n. 183
Tribunale
di Ancona
Massima
La clausola compromissoria statutaria, ai sensi dell'art. 34, co. 4, d.lgs. 5/2003, può attribuire alla competenza degli arbitri le controversie promosse nei confronti degli amministratori, ma nel silenzio della clausola tali controversia rientrano nella competenza del Giudice statuale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ancona, 07/02/2022, n. 183, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-7-febbraio-2022-n-183-1752148095/