Tribunale di Ancona, 12 giugno 2025, n. 1086
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
Quando sia proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
In mancanza di espressa volontà contraria, una clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
Note Metodologiche
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