Tribunale di Alessandria, 30 novembre 2020, n. 735
Massima
L’art. 819-ter cod. proc. civ. assoggetta l’eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d’incompetenza, stabilendo che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e precisando che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l’eccezione deve essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Note Metodologiche
standard