Tribunale di Alessandria, 27 settembre 2025, n. 529
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma quando sia proposta opposizione e il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, verificandosi i presupposti fissati nella convenzione di arbitrato, cessa la competenza del giudice ordinario che deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
La questione relativa allo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali o del giudice ordinario si configura come questione di competenza, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell'attività degli arbitri rituali.
Quando il giudice togato dichiara la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, è possibile ma non obbligatoria la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., non trovando applicazione in tale ipotesi il divieto di cui all'art. 819-ter co. 2 cod. proc. civ. che riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard