In presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, il presidente del tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di nomina a lui demandato, provvede alla designazione dell’arbitro unico ai sensi degli artt. 838 bis e seguenti cod. proc. civ., anche quando la controversia abbia ad oggetto la sospensione e l’annullamento di una deliberazione dell’organo amministrativo per contrarietà alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto.
L’arbitro designato deve comunicare senza indugio l’accettazione dell’incarico, corredata dalla dichiarazione di indipendenza, imparzialità e assenza di cause di incompatibilità o di ricusazione previste dalla legge, e il procedimento arbitrale ha corso presso la sede prevista dalla clausola compromissoria.
