Corte di appello di Venezia, ord. 12 novembre 2025
Massima
Sussiste conflitto di interessi rilevante ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. nel procedimento arbitrale in cui una parte agisca contemporaneamente nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti, convenuti sia in qualità di organi della persona giuridica sia in proprio, qualora le domande siano volte all'accertamento della responsabilità solidale ovvero pro quota della società e degli amministratori per condotte a ciascuno specificamente ascrivibili, atteso che i legali rappresentanti sono portatori di un interesse antitetico e non convergente con quello dell'ente, avendo essi interesse a che le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ricadano sulla società anziché sul loro patrimonio personale.
Il conflitto di interessi tra la società e i suoi legali rappresentanti, rilevante ai fini della nomina del curatore speciale nel procedimento arbitrale, non viene meno per effetto della nomina di un ulteriore amministratore estraneo alla compagine sociale originaria, qualora le domande proposte implichino l'accertamento della responsabilità solidale o pro quota dell'ente e dei singoli amministratori per condotte loro specificamente ascritte, configurandosi in tal caso un conflitto immanente non superabile mediante l'integrazione dell'organo amministrativo con soggetti che si aggiungono, senza sostituire, i legali rappresentanti nei cui confronti è rivolta l'azione.
Note Metodologiche
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