Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 9 luglio 2026, n. 1568

Corte di Appello di Venezia

Massima

La clausola compromissoria stipulata tra la struttura sanitaria e il medico devolve agli arbitri le controversie relative al rapporto interno di rivalsa o manleva, la cui cognizione resta sottratta al giudice ordinario anche ove il medico sia chiamato in causa nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente, previa tuttavia la relativa eccezione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria stipulata tra la struttura sanitaria e il medico devolve agli arbitri le controversie relative al rapporto interno di rivalsa o manleva, la cui cognizione resta sottratta al giudice ordinario anche ove il medico sia chiamato in causa nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente, previa tuttavia la relativa eccezione.

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 9 Luglio 2026, N. 1568, «Corte di Appello di Venezia, 9 luglio 2026, n. 1568», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-9-luglio-2026-n-1568/

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