Corte di Appello di Venezia, 31 luglio 2025, n. 2676
Massima
Gli arbitri autorizzati a decidere secondo equità possono legittimamente risolvere la controversia applicando le norme di diritto quando ritengano che nella fattispecie al loro esame diritto ed equità coincidano, senza dover dimostrare tale coincidenza, configurandosi violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., richiede inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, mentre la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione assume rilevanza quale vizio solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., esige la positiva verifica di contraddittorietà tra i vari capi del dispositivo ovvero tra quanto statuito nel dispositivo e quanto ritenuto in motivazione, non rilevando la mera contraddittorietà interna della motivazione.
Note Metodologiche
standard