sentenza
Corte di Appello di Venezia, 26 giugno 2026, n. 1490
Corte di Appello di Venezia
Massima
Il conflitto di interessi dei difensori di una parte nel procedimento arbitrale, ove non sia configurabile come incompatibilità di interessi ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. — vale a dire come situazione in cui il rappresentante persegua una finalità potenzialmente antitetica rispetto a quella del rappresentato — non integra la violazione del principio del contraddittorio rilevante ai fini della nullità del lodo ex art. 829, n. 9), cod. proc. civ., potendo al più assumere rilievo sul piano disciplinare.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11), cod. proc. civ. non corrisponde al vizio di motivazione di cui all'art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., dovendosi intendere tale contraddittorietà come quella emergente tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; la contraddittorietà interna alla motivazione può assumere rilievo vizio del lodo soltanto qualora determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
L'arbitro, chiamato a decidere su una controversia avente ad oggetto un diritto reale su quote di società, è tenuto ad esaminare, sia pure in via incidentale, il contenuto dei diritti di proprietà e di usufrutto rilevanti ai fini della decisione; tale accertamento non investe una materia non compromettibile ai sensi dell'art. 829, co. 4), cod. proc. civ., atteso che lastione è devoluta agli arbitri in via meramente pregiudiziale rispetto alla domanda principale.
Il motivo di impugnazione del lodo fondato sulla contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, co. 3), cod. proc. civ. è inammissibile qualora l'impugnante non abbia specificamente esposto le ragioni per le quali la decisione arbitrale si ponga in contrasto con le norme costituzionali o di diritto internazionale richiamate.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il conflitto di interessi dei difensori di una parte nel procedimento arbitrale, ove non sia configurabile come incompatibilità di interessi ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ. — vale a dire come situazione in cui il rappresentante persegua una finalità potenzialmente antitetica rispetto a quella del rappresentato — non integra la violazione del principio del contraddittorio rilevante ai fini della nullità del lodo ex art. 829, n. 9), cod. proc. civ., potendo al più assumere rilievo sul piano disciplinare.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11), cod. proc. civ. non corrisponde al vizio di motivazione di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ., dovendosi intendere tale contraddittorietà come quella emergente tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; la contraddittorietà interna alla motivazione può assumere rilievo vizio del lodo soltanto qualora determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
L’arbitro, chiamato a decidere su una controversia avente ad oggetto un diritto reale su quote di società, è tenuto ad esaminare, sia pure in via incidentale, il contenuto dei diritti di proprietà e di usufrutto rilevanti ai fini della decisione; tale accertamento non investe una materia non compromettibile ai sensi dell’art. 829, co. 4), cod. proc. civ., atteso che lastione è devoluta agli arbitri in via meramente pregiudiziale rispetto alla domanda principale.
Il motivo di impugnazione del lodo fondato sulla contrarietà all’ordine pubblico ex art. 829, co. 3), cod. proc. civ. è inammissibile qualora l’impugnante non abbia specificamente esposto le ragioni per le quali la decisione arbitrale si ponga in contrasto con le norme costituzionali o di diritto internazionale richiamate.
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 26 Giugno 2026, N. 1490, «Corte di Appello di Venezia, 26 giugno 2026, n. 1490», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-26-giugno-2026-n-1490/