Corte di appello di Venezia, 22 novembre 2025, n. 3255
Massima
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 10 cod. proc. civ., la censura secondo cui il giudice arbitrale si sarebbe pronunciato secondo equità è inammissibile qualora l'arbitro, avendo declinato la propria competenza senza esaminare il merito della controversia, non abbia fatto ricorso al canone dell'equità.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale" comprende anche le azioni risarcitorie promosse dalla società nei confronti dei soci che abbiano esercitato abusivamente il diritto di voto, atteso che la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ha natura contrattuale e non extracontrattuale, inserendosi il rapporto tra società e soci all'interno del vincolo contrattuale plurilaterale costitutivo della società.
I doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. integrano il contratto sociale e presiedono non solo alle relazioni tra la società e i soci, ma anche ai rapporti intersoggettivi tra questi ultimi, con la conseguenza che l'inadempimento di tali obblighi da parte del socio che abbia esercitato abusivamente il diritto di voto configura una responsabilità contrattuale le cui controversie rientrano nell'ambito del rapporto sociale e sono compromettibili in arbitrato.
All'accoglimento dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 10 cod. proc. civ., per avere gli arbitri concluso il procedimento senza decidere il merito della controversia che doveva essere deciso, consegue ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ. l'applicazione per la decisione nel merito della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard