Corte di Appello di Venezia, 13 settembre 2025, n. 2794
Massima
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 827 cod. proc. civ. non costituisce giudizio di appello ma giudizio rescindente a critica vincolata, nel quale l'impugnante può richiedere esclusivamente la dichiarazione di nullità del lodo per le cause tassativamente indicate dall'art. 829 cod. proc. civ., e solo a seguito dell'accertamento della nullità si apre la fase rescissoria con cognizione del merito.
Il giudizio arbitrale ha inizio con l'accettazione scritta dell'incarico da parte degli arbitri ai sensi dell'art. 813 cod. proc. civ., momento dal quale decorrono i termini per la pronuncia del lodo, indipendentemente dal tempo intercorso tra la nomina degli arbitri e la loro formale accettazione.
L'art. 813-bis cod. proc. civ. sulla sostituzione dell'arbitro per omissioni o ritardi si riferisce esclusivamente a comportamenti successivi alla costituzione dell'organo arbitrale e non rileva ai fini della validità del lodo per ritardi antecedenti l'accettazione dell'incarico.
La decadenza per decorso del termine ex art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatta valere come causa di nullità del lodo se la parte interessata non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri, prima della deliberazione del lodo, l'intenzione di far valere la decadenza ai sensi dell'art. 821 cod. proc. civ.
Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta estensivamente nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ.
La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente per la validità del lodo se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e l'indicazione dei motivi per i quali gli altri arbitri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo, conformemente all'art. 823, co. 7, cod. proc. civ.
La nullità del lodo per violazione del contraddittorio ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. richiede la dimostrazione di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, con verifica della regolare instaurazione del contraddittorio e della sussistenza del pregiudizio al diritto di difesa.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra dispositivo e motivazione tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, mentre la contraddittorietà interna della motivazione rileva solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
Note Metodologiche
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